L'INAIL, con nota interna n. 7357 del 19 settembre 2008, indirizzata alle proprie sedi territoriali, ha ribadito che durante il periodo transitorio (dal 18 agosto 2008 al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008) i datori di lavoro che adempiono agli obblighi di istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro attraverso la tenuta del libro paga, nelle 2 sezioni - paga e presenze -, possono continuare a tenere detto libro anche in forma manuale, nel rispetto delle nuove disposizioni intervenute in tema di tenuta, conservazione ed esibizione.
Pertanto, l'Istituto invita le strutture territoriali a continuare a vidimare, per tutto il periodo transitorio, il libro paga cartaceo.
L'INPS, con messaggio n. 20067 dell'11 settembre 2008, ha comunicato la proroga al 31 ottobre 2008 del termine per la presentazione del modello per i benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e legislazione sociale e per il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
La proroga è giustificata dal fatto che si è in attesa della definizione, in sede ministeriale, delle soluzioni per semplificare le modalità di trasmissione del modello.
Messaggio INPS
SGRAVIO CONTRIBUTIVO SU PREMI DI RISULTATO: “CLICK DAY” IL 15 SETTEMBRE 2008 Riferimenti Circolare INPS n. 82 del 6 agosto 2008 Le domande potranno essere inviate telematicamente (utilizzando l’apposito canale che sarà predisposto sul sito internet dell’Istituto previdenziale) A partire dalle ore 15 di lunedì 15 settembre 2008 In vista di tale scadenza, si ricorda che la domanda da trasmettere all’INPS deve contenere le seguenti informazioni: a) i dati identificativi dell’azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente; d) l’importo annuo complessivo delle erogazioni che si prevede possano essere ammesse allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 3% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi; e) l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico; f) l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; g) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.